Associazione ApiSophia
Statuto al 12 settembre 2022
Art. 1 - Costituzione
È costituita con sede in Tricesimo (UD), l'associazione di promozione sociale (APS) denominata ApiSophia APS, di seguito detta Associazione. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali, e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’Associazione è costituita nel rispetto del codice civile e del D. L.vo 117/2017 e sue modifiche e integrazioni. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
L’eventuale successivo cambio di sede all’interno dello stesso Comune non comporterà variazione allo statuto, ma dovrà essere approvato dall’assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.
La presente associazione di promozione sociale in quanto ente del Terzo Settore risulta validamente costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.
Art. 2 - Finalità
1. L’Associazione è costituita esclusivamente al fine di svolgere le seguenti attività di interesse generale ai sensi del art. 5 del D.L,vo 117/2017 e in particolare:
educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
[lettera d]
interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 [lettera e]
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [lettera i];
L’associazione intende concretare le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni:
condurre, promuovere e sperimentare l’allevamento etico delle api su base antroposofica;
promuovere e svolgere attività sociali, educative, formative, culturali e artistiche collegate al mondo delle api;
collaborare con tutte le Associazioni, Società, Enti pubblici e privati per lo sviluppo di sinergie nelle varie attività dell’Associazione;
organizzare eventi artistici in genere, con particolare riguardo alle arti di ispirazione antroposofica;
È fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, accessorie e strumentali alle stesse, ai sensi dell’art. 6 del D. L.vo 117/2017.
L’Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta, e si propone di svolgere finalità civiche, solidaristiche e di attività di utilità sociale nei confronti degli associati, loro famigliari, o di terzi, avvalendosi prevalentemente delle attività di volontariato dei propri associati o degli aderenti agli enti associati, nel pieno rispetto della libertà e dignità delle persone coinvolte.
È esclusa qualsiasi finalità partitica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.
La struttura dell’Associazione è democratica, e la sua vita è basata su principi solidaristici che consentono l’effettiva partecipazione degli aderenti all’attività dell’Associazione.
Art. 3 - Soci
Sono soci le persone che sottoscrivono l'atto costitutivo e coloro che fanno richiesta di adesione all’Associazione e la cui domanda scritta è accolta dall’Organo di Amministrazione.
Nella domanda di associazione l’aspirante dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di relativa delibera dell’Organo di Amministrazione. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
Tutti i soci cessano di appartenere all’Associazione per:
dimissioni volontarie;
non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni; - morte;
indegnità deliberata dall’Organo di Amministrazione. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva. I soci dimissionari o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né esercitano alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
4. L’attività dei soci deve essere libera, volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese vive documentate sostenute per l’espletamento degli incarichi affidati. Verrà predisposto un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non pu essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo di amministrazione competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Ai fini del presente Statuto non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74
L’associazione pu , inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altre forme di prestazioni lavorative consentite dalla legge, anche ricorrendo a propri associati.
In base alle disposizioni di legge D. L.vo 117/2017 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
È prevista l'ammissione come associati di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
Non sono presenti limitazioni all’ammissione di soci con riferimento alle condizioni economiche, e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o che prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Art. 4 - Diritti e obblighi dei soci
Tutti i soci ordinari hanno diritto a partecipare alle assemblee e a votare.
I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall’Assemblea, e a prestare il lavoro preventivamente concordato.
I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, a seguito di una richiesta formale, inviata per via informatica alla Segreteria dell’Associazione con almeno 10 giorni di preavviso.
Art 4 bis - Libri sociali obbligatori
L’Associazione tiene:
il libro degli associati o aderenti;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di
amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
Art. 5 - Organi
Sono organi dell'associazione:
l'Assemblea;
l’Organo di Amministrazione; - il Presidente;
Art. 6 - Assemblea
L'Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari.
Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta anche telematica.
La convocazione pu avvenire anche su richiesta di almeno un quarto dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16 e 17.
L' Assemblea ha i seguenti compiti:
nomina e revoca i componenti degli Organi di Amministrazione
nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
approva il bilancio preventivo;
approva il bilancio consuntivo;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima; - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenze.
8. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile
Art.7 - Organo di Amministrazione
L’Organo di Amministrazione è eletto dall’Assemblea ed è composto da sei amministratori; in caso di disaccordo nelle votazioni prevale il voto del presidente. Esso pu cooptare altri tre membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l’Organo di Amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell’assemblea dei soci ordinari per l’elezione dei membri dell’Organo di Amministrazione mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall’Assemblea.
L’Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte all’anno.
Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta anche telematica.
La convocazione pu avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta, e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
In prima convocazione l’Organo di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
I’Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
eleggere il Presidente:
eleggere il Vicepresidente con funzioni vicarie;
assumere il personale;
eleggere il Segretario;
fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci ordinari;
ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
nominare il componente del Collegio Arbitrale di spettanza dell’Associazione.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 8 - Presidente
Il Presidente, che è anche presidente dell’Assemblea e dell’Organo di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei suoi componenti.
Il Presidente cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 11 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e dell’Organo di Amministrazione.
In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza dell’Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal componente dell’Organo di Amministrazione più anziano di età.
Art. 9 - Segretario
1. Il Segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone all’Organo di
Amministrazione entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone all’Organo di Amministrazione entro il mese di marzo.
provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell’Organo di Amministrazione;
Art. 10 - Collegio arbitrale
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere demandata alla determinazione inappellabile, ma motivata, di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Trieste il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.
Art. 11 - Durata delle cariche
Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
Art. 12 - Risorse economiche
1. L’Associazione, in quanto APS, trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote sociali annuali e da eventuali contributi volontari degli associati, che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione; b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi di organismi internazionali o derivanti dallo Stato, da amministrazioni pubbliche, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche da enti locali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti; d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari;
erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D.L.vo 117/2007 , e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Art. 13 - Quota sociale
La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’Assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art. 14 - Bilancio
Ogni anno devono essere redatti, a cura dell’Organo di Amministrazione, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell’Assemblea, che deciderà a maggioranza di voti.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
Il bilancio sarà redatto nella forma del rendiconto per cassa qualora ricavi, rendite, proventi o entrate saranno denominate inferiori a 220.000 €
Qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità, verrà nominato un Organo di controllo.
Qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità, verrà nominato un Revisore legale dei conti.
La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi
dell'articolo 10 del D. L.vo 117/2017
Art. 15 - Modifiche allo statuto
1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un quinto dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.
Art. 16 - Scioglimento e liquidazione
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
1.1 L’Associazione si estingue per delibera dell’assemblea secondo le modalità di cui all’art. 27
C. C.;
quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
per le altre cause di cui all’art. 27 C. C.;
2. In caso di scioglimento o cessazione dell’attività dell’Associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di promozione sociale o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Art. 17 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.