Associazione ApiSophia: Statuto
Art. 1
Costituzione
1. E' costituita con sede in Tricesimo (UD), via Cividale 82, l'associazione di promozione sociale denominata ApiSophia, di seguito detta associazione. L’associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
2. L’associazione è costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 e sue modifiche e integrazioni, per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
3. L’eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione allo statuto ma dovrà essere approvata dall’assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.
Art. 2
Finalità
1. L’Associazione è costituita esclusivamente al fine di:
- promuovere e svolgere attività sociali, educative, culturali e artistiche collegate al mondo delle api;
- condurre, promuovere e sperimentare l’allevamento etico delle api su base antroposofica;
- promuovere la tutela della Natura e in particolare delle api grazie a studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, divulgazione, formazione e didattica;
2. E’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
3. L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni.
4. L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
5. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli
interessi economici degli associati.
6. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
7. I contenuti e la struttura dell’associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l’effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all’attività dell’associazione.
Art. 3
Soci
1. Sono soci quelli che sottoscrivono l'atto costitutivo e quelli che fanno richiesta di adesione
all'associazione e la cui domanda scritta è accolta dal Consiglio Direttivo.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio ordinario dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
3. Tutti i soci cessano di appartenere all’associazione per:
-dimissioni volontarie;
-non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
-morte;
-indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva. I soci dimissionari o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.
4. L’attività dei soci deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita, fatto salvo il solo rimborso delle spese vive documentate sostenute per l’espletamento degli incarichi affidati.
5. L’associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altre forme di prestazioni lavorative permesse dalla legge, anche ricorrendo a propri associati.
6.In base alle disposizioni di legge 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
Art. 4
Diritti e obblighi dei soci
1. Tutti i soci ordinari, e solo questi, hanno diritto a partecipare alle assemblee e a votare.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall’assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.
Art. 5
Organi
Sono organi dell'associazione:
-l'assemblea;
-il Consiglio Direttivo;
-il presidente;
Art. 6
Assemblea
1. L'assemblea è costituita da tutti i soci ordinari.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti, da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta anche telematica.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un quarto dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16 e 17.
7. L' assemblea ha i seguenti compiti:
-eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
-approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
-approvare il bilancio preventivo;
-approvare il bilancio consuntivo;
-approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
-stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
-deliberare lo scioglimento dell'associazione.
Art.7
Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da sei membri; in caso di disaccordo nelle votazioni prevale il voto del presidente. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell’assemblea dei soci ordinari per l’elezione dei membri del consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall’assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all’anno.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta anche telematica.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
-eleggere il presidente:
-eleggere il vicepresidente con funzioni vicarie;
-assumere il personale;
-eleggere il segretario;
-fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
-sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
-determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel
programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
-accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci ordinari;
-ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
-nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.
Art. 8
Presidente
1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 11 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.
Art. 9
Segretario
1.Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
-provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
-è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
-predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo
entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo.
-provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
-provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
Art. 10
Collegio arbitrale
1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Trieste il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.
Art. 11
Durata delle cariche
1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
Art. 12
Risorse economiche
1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione;
b) eredità, donazioni e legati;
c) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
d) contributi dell'Unione Europea e dì organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione
sociale.
I proventi delle attività, utili, avanzi, fondi, riserve e capitale sociale non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
2. I fondi saranno depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto ad altra associazione che svolga attività analoga o finalità di utilità sociale.
Art. 13
Quota sociale
1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art. 14
Bilancio
1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
4. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
Art. 15
Modifiche allo statuto
1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un quinto dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.
Art. 16
Scioglimento e liquidazione
1. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
1.1 L’associazione si estingue per delibera dell’assemblea secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:
quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
per le altre cause di cui all’art. 27 c.c..
2. In caso di scioglimento o cessazione dell’attività dell’associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di promozione sociale o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Art. 17
Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.